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I documenti che tali imprese e lavoratori sono tenuti ad esibire sono elencati all’articolo 90 del Decreto Legislativo 81 del 2008 (il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), come poi modificato dal decreto legislativo 106 del 2009 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).


Il testo di legge attua una differenza tra i cantieri la cui durata presunta è inferiore ai 200 uomini giorno e in cui vengono svolte lavorazioni che non comportino particolari rischi, ed i cantieri in cui la durata presunta è superiore a tale limite e vengano svolte lavorazioni che comportino particolari rischi.


Documenti da esibire
Nel primo caso i documenti da esibire, gli stessi per imprese e lavoratori autonomi, saranno i seguenti:

  • certificazione di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
  • autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.lgs 81/08;
  • DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
  • autocertificazione relativa al tipo di contratto collettivo applicato;
  • POS (Piano Operativo della Sicurezza).

Nel secondo caso, invece, viene operata una distinzione tra imprese e lavoratori autonomi.


Le ditte, sia quelle appaltatrici che le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno presentare:

  • certificazione di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
  • D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o autocertificazione;
  • D.U.R.C.;
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08;
  • POS (Piano Operativo della Sicurezza).

I documenti che dovranno esibire invece i lavoratori autonomi sono i seguenti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs 81/08;
  • D.U.R.C.;
  • dichiarazione di aver preso visione del Piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa affidataria e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e di impegnarsi a rispettare quanto in essi riportato.

A parte questi documenti, per verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa incaricata è opportuno richiedere anche i documenti d’identità degli operai presenti in cantiere e gli attestati relativi alla formazione obbligatoria eseguita, oltre che l’indicazione dell’addetto al primo soccorso e il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I documenti elencati in precedenza sono da esibire prima dell’inizio dei lavori e molti di essi sono da presentare obbligatoriamente come allegati alla pratica edilizia necessaria per effettuare i lavori.