Il testo di legge attua una differenza tra i cantieri la cui durata presunta è inferiore ai 200 uomini giorno e in cui vengono svolte lavorazioni che non comportino particolari rischi, ed i cantieri in cui la durata presunta è superiore a tale limite e vengano svolte lavorazioni che comportino particolari rischi.
Documenti da esibire
Nel primo caso i documenti da esibire, gli stessi per imprese e lavoratori autonomi, saranno i seguenti:
- certificazione di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.lgs 81/08;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
- autocertificazione relativa al tipo di contratto collettivo applicato;
- POS (Piano Operativo della Sicurezza).
Nel secondo caso, invece, viene operata una distinzione tra imprese e lavoratori autonomi.
Le ditte, sia quelle appaltatrici che le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno presentare:
- certificazione di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o autocertificazione;
- D.U.R.C.;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08;
POS (Piano Operativo della Sicurezza).
I documenti che dovranno esibire invece i lavoratori autonomi sono i seguenti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs 81/08;
- D.U.R.C.;
- dichiarazione di aver preso visione del Piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa affidataria e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e di impegnarsi a rispettare quanto in essi riportato.
A parte questi documenti, per verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa incaricata è opportuno richiedere anche i documenti d’identità degli operai presenti in cantiere e gli attestati relativi alla formazione obbligatoria eseguita, oltre che l’indicazione dell’addetto al primo soccorso e il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.